Lotta alla corruzione
SITUAZIONE INIZIALE
Già diversi anni fa la Corte dei Conti stimava il costo dei fenomeni corruttivi a 60 miliardi di euro l’anno. Questo dato fa il paio con altri indicatori della corruzione come per esempio quello, sempre della Corte dei Conti, di circa 605 milioni di danni erariali connessi a procedure contrattuali pubbliche solo nella prima metà del 2018. I fenomeni corruttivi sottraggono, di volta in volta, opportunità e risorse ai cittadini, non solo intaccando il sistema economico ma compromettendo soprattutto la fiducia nelle istituzioni. La corruzione è inoltre diventato il principale strumento tramite il quale le mafie e i sistemi criminali infiltrano i poteri pubblici, dalla politica alle Amministrazioni pubbliche. Non può essere un caso che l’Italia, secondo l’Indice di Percezione della Corruzione di Transparency International che misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo, si collochi nelle posizioni più basse della classifica rispetto agli altri Paesi europei. Queste sono alcune delle motivazioni che hanno da sempre spinto il Movimento 5 stelle ad essere in prima fila rispetto alla lotta alla corruzione e alle mafie.
INTERVENTI
Con la legge n.3 del 2019, abbiamo dotato il nostro Paese di una normativa anticorruzione all’avanguardia e in linea con le richieste delle istituzioni internazionali. L’obiettivo della legge è quello di neutralizzare gli incentivi per la corruzione, di incrementare e rafforzare i poteri e gli strumenti di indagine sui fenomeni corruttivi e di rendere trasparente ogni collegamento economico e finanziario dei partiti con gruppi di interesse.
Per questa ragione, la norma, oltre ad introdurre diverse misure di contrasto alla corruzione, intensifica il controllo delle organizzazioni politiche (partiti, movimenti politici, associazioni e fondazioni politiche) disponendo nuovi obblighi relativi alla trasparenza ed alla tranciabilità dei finanziamenti.
Di seguito alcune delle principali misure di contrasto della corruzione introdotte.
→ Daspo per i corrotti
In caso di condanna per corruzione superiore ai 2 anni, i condannati in via definitiva sono interdetti dai pubblici uffici. Viene inoltre disposto il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione per un periodo stabilito, purché non inferiore ai cinque anni, o in perpetuum. Occorre specificare che, in caso di riabilitazione dei condannati, gli effetti del daspo a vita, anche dinanzi a “prove effettive e costanti di buona condotta”, non saranno revocabili per i successivi 7 anni alla condanna. L’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. è introdotta anche come misura interdittiva da applicare all’imputato prima della condanna.
→ Prescrizione
La norma prevede una riforma dell’istituto della prescrizione dei reati. Nello specifico, si dispone che il corso della prescrizione debba rimanere sospeso a partire dalla pronuncia di primo grado o del decreto penale di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio. A partire dall’entrata in vigore fissata al 1° gennaio 2020, la prescrizione del reato non può più maturare in appello o in Cassazione.
→ Inasprimento delle pene e delle sanzioni
Abbiamo introdotto un aumento delle pene per i reati di corruzione (per l’esercizio della funzione, la fascia edittale passa da 1-6 anni a 3-8 anni, per appropriazione indebita, dalla reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1032 euro si passa alla reclusione da 2 a 5 anni e multa da 1000 a 3000 euro).
→ Intercettazioni e operazioni sottocopertura
Forniamo nuovi e più pervasivi strumenti di indagine finalizzati ad accrescere non solo l’efficacia repressiva ma anche quella preventiva dell’azione di contrasto. Le intercettazioni di comunicazioni su sospettati saranno d’ora in avanti sempre consentite per i più gravi reati di corruzione da parte del pubblico ufficiale. Inoltre, è prevista una ulteriore misura preventiva, ossia l’estensione delle operazioni sottocopertura, anche ad una serie di reati, tra i quali ad esempio: corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione in atti giudiziari, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, istigazione alla corruzione attiva e passiva, ecc. La figura dell’agente sottocopertura nella lotta alla corruzione, così come previsto da questa legge, garantisce il rispetto di quanto stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione del 2003.
→ Causa di non punibilità e incentivi alla collaborazione investigativa e giudiziaria
Abbiamo creato degli incentivi all’auto-denuncia, o in altra forma, a qualsiasi collaborazione con la giustizia. Il corrotto che si sia pentito dell’atto criminoso compiuto potrà evitare la pena solo qualora:
1) la confessione dello stesso sia avvenuta spontaneamente ed entro 4 mesi dalla commissione del reato;
2) non abbia avuto notizia di una indagine a suo carico prima della confessione e il denaro intascato sia stato restituito totalmente. Ovviamente il soggetto potrà sfuggire alla pena solo se la sua collaborazione rivelerà informazioni utili e concrete.
→ Difficoltà di accesso ai benefici penitenziari
Rispetto ai benefici penitenziari, i reati contro la Pubblica Amministrazione saranno equiparati ai reati di mafia. I detenuti, quindi, dovranno collaborare positivamente e rispettare una serie di importanti requisiti per ottenere permessi premio, accedere al lavoro esterno in prova ai servizi sociali o altre misure alternative alla detenzione.
→ Confisca dei beni (anche in caso di corruzione)
Prima dell’approvazione della legge “spazzacorrotti”, per i reati di corruzione estinti per prescrizione o amnistia, non si disponeva la confisca dei beni ottenuti illegalmente. Con questa norma consentiamo al Giudice di accertare la responsabilità dell’imputato al fine di provvedere comunque alla confisca allargata del denaro o dei beni frutto dell’illecito, nonostante la prescrizione del reato. Il corrotto non potrà in alcun modo sottrarsi alla restituzione di quanto ottenuto illegalmente mediante corruzione.
→ Corruzione tra privati
Precedentemente la legge disponeva che nelle circostanze in cui la corruzione, o la sua istigazione, si fossero verificate tra privati, le indagini sarebbero potute essere avviate solo in seguito alla denuncia della parte lesa. Col nostro provvedimento abbiamo esteso a più casi di fenomeni corruttivi la possibilità di procedere alle indagini senza denuncia.
Per ciò che concerne invece gli obblighi relativi alla trasparenza delle organizzazioni politiche (partiti, movimenti politici, associazioni e fondazioni politiche) abbiamo introdotto misure stringenti come il divieto da parte dei partiti o movimenti politici di accettare contributi o prestazioni da parte di persone fisiche o enti contrari alla pubblicità dei propri dati, il divieto di accettazione dei contributi da parte di Governi o enti pubblici di Stati esteri, da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate ad obblighi fiscali in Italia e da persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali, l’obbligo per i partiti di rendere pubblici tutti i contributi ricevuti superiori a 500 euro (la soglia precedente era 5.000 euro), l’obbligo di tracciabilità del contributo per importi superiori a 3.000 euro (prima era 5.000 euro), l’obbligo per i soggetti titolari di cariche elettive e di governo, inclusi i tesorieri dei partiti politici, di corredare la dichiarazione patrimoniale e di reddito con l’indicazione di quanto ricevuto per ogni importo annuo superiore a 500 euro (anziché 5.000 come previsto precedentemente), ricevuto direttamente o attraverso comitati di sostegno, l’obbligo per i partiti di pubblicare nel proprio sito internet 14 giorni prima delle elezioni il curriculum vitae dei loro candidati e il relativo certificato penale. Abbiamo inoltre esteso tali norme anche alle fondazioni e alle associazioni politiche.
Per approfondimenti si rimanda al testo della norma e alla scheda di lettura della Camera dei deputati.