Decreto Liquidità: le principali modifiche in Parlamento

Il decreto legge n. 23/2020, meglio noto come decreto “Liquidità”, è stato convertito in legge con modifiche alla Camera dei Deputati e approvazione definitiva al Senato. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 8 aprile, contiene “misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.

Di seguito alcune delle novità disposte in sede di conversione in Parlamento.

PRESTITI PER LE IMPRESE – FONDO DI GARANZIA PMI

Abbiamo potenziato ed esteso la disciplina prevista dal “Cura Italia” per i prestiti alle imprese con intervento del Fondo centrale di garanzia per le PMI, derogando alla disciplina ordinaria. In particolare, per i prestiti fino a 25.000 euro con garanzia statale al 100%, siamo intervenuti con le seguenti modifiche migliorative:

  • possibilità di estendere il prestito fino a 30.000 euro (fino al 25% dei ricavi);
  • tempistiche di restituzione massime estese da 6 a 10 anni;
  • rideterminazione tasso di interesse;
  • estensione anche ad associazioni professionali e società tra professionisti, di agenti e subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari finanziari e assicurativi
  • richiesta tramite autocertificazione.

Anche le imprese che hanno già ottenuto la garanzia e il relativo prestito potranno accedere, su richiesta, a queste condizioni migliorative.

Abbiamo stabilito che la garanzia sia concessa senza applicazione del modello di valutazione del merito di credito anche, in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché tale classificazione non risulti precedente al 31 gennaio 2020.

Si potrà ottenere la garanzia anche su operazioni già perfezionate ed erogate da non oltre 3 mesi dalla presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO PER LA TUTELA CONTRO IL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19

Al fine di rispettare l’obbligo di tutela della integrità psico-fisica del lavoratore a carico dei datori di lavoro pubblici e privati, (previsto dall’articolo 2087 del codice civile), l’articolo 29-bis, con specifico riferimento al rischio di contagio da COVID-19, dispone che vengano applicate e adottate le prescrizioni contenute nel protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. 

L’obiettivo dei protocolli è quello di fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Dunque, i datori di lavoro che si attengono ai protocolli di sicurezza per la riapertura dei cantieri e degli altri settori produttivi saranno considerati in regola con gli obblighi di tutelare le condizioni di sicurezza sul lavoro.

Qualora, infine, non trovino applicazione le predette prescrizioni rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Occorre specificare che in caso di contagio da Coronavirus, il datore di lavoro non sarà ritenuto automaticamente responsabile. Pertanto, l’articolo, conformemente a quanto anticipato dalla Circolare 22/2020 INAIL, dispone che il datore di lavoro debba essere considerato responsabile del contagio solo nel caso in cui abbia violato gli obblighi di informazione, formazione e utilizzo del dpi per prevenire la diffusione del virus.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO

All’articolo 11, abbiamo ampliato la sospensione dei termini di scadenza ricadenti o ricorrenti dei titoli di credito dal 9 marzo al 31 agosto 2020 (termine originariamente previsto dal decreto, 30 aprile), anche a favore dei debitori e obbligati in via di regresso e garanzia. 

Inoltre, nello stesso periodo, i pubblici ufficiali non trasmetteranno il mancato pagamento o altre contestazioni simili certificate alla Camera di commercio, o se già trasmessi e pubblicati (dopo la data del 9 marzo) si provvederà con la cancellazione degli stessi.

Occorre specificare che la sospensione opera anche per:

  • gli assegni in relazione ai termini per la presentazione al pagamento,
  • la levata delle contestazioni;
  • l’iscrizione del nominativo del traente nell’archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari;
  • il pagamento tardivo dell’assegno. 

Infine, abbiamo disposto che l’assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione sia pagabile nel giorno di presentazione.

FONDO GARANZIA MUTUI PRIMA CASA

All’articolo 12, si interviene sulla disciplina transitoria del Fondo solidarietà mutui “prima casa” (cd. Fondo Gasparrini). In particolare:

    • viene esteso l’accesso al Fondo anche agli imprenditori individuali e ai piccoli imprenditori, quali coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. I soggetti potranno accedervi secondo le condizioni e le modalità agevolate previste dall’articolo 54 del Decreto Cura Italia (calo del fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019);
    • in deroga alla disciplina vigente, i benefici del Fondo saranno applicabili anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno, per un periodo di nove mesi decorrenti dal 9 aprile 2020 e dunque fino al 9 gennaio 2021;
    • sono precisate le modalità di verifica dei requisiti per l’accesso al Fondo e gli adempimenti in capo all’istituto di credito. Nello specifico, fino al 31 dicembre 2020, l’istituto di credito, in seguito all’accertamento della completezza e la regolarità formale della domanda, è tenuto ad avviare la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI E COMUNICAZIONI IN MODO SEMPLIFICATO

All’articolo 4, abbiamo stabilito che i contratti relativi alla prestazione di servizi bancari e finanziari si intendono validamente conclusi fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza) con modalità semplificata. I contratti devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, e si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, e laddove risultino rispettati i requisiti di validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici.

In particolare, tali documenti devono essere:

  • accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente;
  • associati ad un contratto identificabile in modo certo;
  • conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità.

Inoltre, si richiede che la consegna di copia del contratto venga effettuata dall’intermediario alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza, trasmessa mediante gli strumenti opportuni per consentire al consumatore di conservare le informazione ed accedervi in futuro (messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole). 

Si prevede, infine, che lo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto possa essere utilizzato dal cliente per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

All’articolo 18, abbiamo previsto la sospensione, per i mesi di aprile e maggio 2020, dei termini dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale e all’imposta sul valore aggiunto

Possono beneficiare della sospensione gli esercenti attività di impresa, arte e professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia che abbiano:

  • un ammontare dei ricavi o compensi non superiori ai 50 milioni di euro;
  • una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019;
  • un’attività di impresa, arte o professione intrapresa in data successiva al 31 marzo 2019.

Nel caso in cui i ricavi o i compensi risultino superiori ai 50 milioni di euro, la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi dovrà risultare pari ad almeno il 50%.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 16 settembre 2020 (ai sensi dell’art. 126 del Decreto Rilancio), oppure mediante rateizzazione per un massimo di 4 rate mensili

Occorre specificare che la sospensione opera anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, in riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute delle addizionali regionali e comunali, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVIGIONI

All’articolo 19, si dispone la sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni contenute nel decreto cosiddetto Cura Italia, nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020 disposto dal Decreto Cura Italia), per i soggetti che:

  • abbiano domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato;
  • presentino un ammontare dei ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020;
  • non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente.

Nello specifico, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo indicato, non saranno assoggettati alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo nonché sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

I contribuenti, oltre a presentare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta, dovranno versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020 disposto dal Decreto Cura Italia) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi. 

La norma in esame, pertanto, amplia, sotto il profilo temporale, le previsioni contenute del decreto Cura Italia, prevedendo per i beneficiari la dilazione dei termini di sospensione e di versamento. 

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE SEGNALAZIONI ALLA CENTRALE DEI RISCHI E AI SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE

 

Con l’articolo 37-bis, sospendiamo fino al 30 settembre 2020 le segnalazioni alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia e ai sistemi di informazioni creditizie, riguardanti le microimprese e le piccole e medie imprese beneficiarie di alcune misure agevolative di natura creditizia concesse a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 (disciplinate dall’articolo 56 c. 2 Decreto Cura Italia).

La sospensione, come già specificato, si applica anche ai cd. sistemi di informazioni creditizie, dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria e decorre dal momento di concessione delle misure agevolate. 

Durante il periodo di emergenza:

  • per tutti coloro che ricorreranno alle moratorie, i ritardi nei pagamenti dei prestiti che beneficiano delle moratorie non verranno segnalati;
  • in caso di adesione alle moratorie previste dal decreto legge n. 18 del 2020 e da altre analoghe previsioni di legge, accordi o protocolli d’intesa, non sono segnalati ritardi nei pagamenti per coloro che beneficiano della moratoria, in quanto le rate sono sospese;
  • il cliente non può essere segnalato a sofferenza dal momento in cui la moratoria gli è stata concessa;
  • il diretto interessato non ha diritto alla cancellazione di una eventuale propria posizione a sofferenza se questa è stata iscritta in un momento antecedente la concessione della moratoria;
  • in Centrale dei rischi la richiesta di una moratoria non qualifica in alcun modo il richiedente come un “cattivo pagatore”.

Per un approfondimento circa le disposizioni fornite dalla Banca d’Italia si rimanda alle FAQ relative alla Centrale Rischi nella fase dell’emergenza sanitaria.